Ordinanza — n. 29939/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Marco Falciatori ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 giugno 2020 della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna inflitta il 2 luglio 2018 dal Tribunale di Terni per il reato ex art. 2, comma 1-bis, legge 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte dal febbraio all'ottobre 2014; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29939/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2, comma 1-bis, legge 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte dal febbraio all'ottobre 2014; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCIATORI MARCO nato a TERNI il 26/09/1962 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Marco Falciatori ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 giugno 2020 della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna inflitta il 2 luglio 2018 dal Tribunale di Terni per il reato ex art. 2, comma 1-bis, legge 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte dal febbraio all'ottobre 2014; si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
2. Il ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, in tema di reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, per cui ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità; inoltre, il giudice, per verificare la sussistenza del necessario requisito della non abitualità del comportamento, può prendere in considerazione il numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata (così Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, Altobrando, Rv. 273686 - 01).
La Corte di appello ha preso in esame il numero delle mensilità non corrisposte e la percentuale di superamento della soglia di punibilità, pari al 80%, ed ha pertanto correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il Co re estensore Il Presidente Luci emeraro Giulio Sarno DEpOS TATA