Ordinanza — n. 29936/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, con la quale Gaye Maíssa era stato condannato per í reati di cui all'art.171 ter comma 2, I. n. 633 del 1941 e art. 648 cod.pen., alla pena sospesa di mesi nove di reclusione e C 400,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen, art. 712 cod.pen; Ordinanza — n. 29936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla prova dell'atto di vendita e/o cessione per la fattispecie di cui all'art. 171 ter comma 2 cit, e l'omessa motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYE MAISSA nato il 08/09/1966 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, con la quale Gaye Maíssa era stato condannato per í reati di cui all'art.171 ter comma 2, I. n. 633 del 1941 e art. 648 cod.pen., alla pena sospesa di mesi nove di reclusione e C 400,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla prova dell'atto di vendita e/o cessione per la fattispecie di cui all'art. 171 ter comma 2 cit, e l'omessa motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3, Il ricorso è inammissibile per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce causa di inammissibilità. In ogni caso, sono anche manifestamente infondate. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed aver esaminato le censure svolte.
4. Manifestamente infondata è la dedotta violazione dì legge La sentenza impugnata ha accertato, in punto in fatto, che il Gaye era stato sorpreso sulla pubblica via con due borsoni contenenti oltre 800 supporti duplicati, e dalle modalità del fatto è stato argomentato che egli poneva in commercio i predetti. Deve ricordarsi che, alla stregua del tenore letterale delle norme, e nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, mentre per la fattispecie semplice è sufficiente la mera "detenzione per la vendita" (art. 171 ter, comma 1, lett.
c) e d), I. 633 del 1941), per la fattispecie aggravata è necessaria (oltre alle altre condotte alternative propedeutiche) la vendita o la cessione delle copie abusivamente duplicate (art. 171 ter, comma 2, lett. a): "...vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo...oltre cinquanta copie..."). Se, dunque, ai fini dell'integrazione della tipicità della fattispecie aggravate di cui all'art. 171 ter, comma 2, della legge n. 633 del 1941, dunque, occorre non soltanto il superamento della soglia quantitativa dei 50 esemplari di opere abusivamente duplicate, ma altresì un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la propedeutica attività consistente nella sola detenzione o nella predisposizione per tali fini (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 15516 del 18/01/2006, Diop, Rv. 233922), non di meno la prova dell'atto di vendita o di cessione è stata desunta sulla scorta di elementi indiziari costituiti dalle modalità della detenzione sulla pubblica via, del quantitativo da cui ha tratto la conclusione che l'imputato deteneva i supporti duplicati pronti per essere esposti (cfr. pag. 2 della sentenza del tribunale) e dunque stava ponendo in vendita, elementi indiziari rispetto ai quali il ricorrente non si confronta.
5. Del tutto generica ed anche diretta a richiedere una rivalutazione del fatto, la censura che si appunta sulla carenza di motivazione sul reato di ricettazione dei supporti abusivamente duplicati mediante la prospettazione di una versione alternativa della "autonoma duplicazione" che non sarebbe stata esclusa dalla sentenza. Anzi la sentenza impugnata ha escluso che vi fossero elementi per ritenere l'autonoma duplicazione sulla scorta degli elementi indiziari tratti dalle modalità del fatto. La motivazione non solo è presente ma altresì non manifestamente illogica. Infine, appare manifestamente infondata la censura svolta nel terzo motivo. La sentenza impugnata ha tratto la conclusione della sussistenza della ricettazione e dunque ha escluso un comportamento di mera assenza di diligenza nell'attività di verifica della provenienza della merce acquistata che esclude la riconducibilità del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen.
6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 25/06/2021 Il Consit5er nsore Il Presidente EmanAl