Ordinanza — n. 29935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 3/11/2020, la Corte di appello di Campobasso - in riforma della pronuncia emessa il 18/9/2018 dal locale Tribunale - assolveva Armando Papaccio dall'imputazione ascrittagli, per particolare tenuità del fatto, e riduceva la sanzione nei confronti di Salvatore Cangiano, la cui responsabilità veniva dunque confermata con riguardo al delitto di cui all'art. 515 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 515 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un insieme, dunque, di plurimi elementi - probanti ed indiziari - a fondamento della piena consumazione del delitto di cui all'art. 515 cod. pen., con i quali la Corte di appello (e, prima, il Tribunale) ha adeguatamente sostenuto la pronuncia di condanna del ricorrente, qui contestata con argomenti generici e di puro merito.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/02/1961 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/11/2020, la Corte di appello di Campobasso - in riforma della pronuncia emessa il 18/9/2018 dal locale Tribunale - assolveva Armando Papaccio dall'imputazione ascrittagli, per particolare tenuità del fatto, e riduceva la sanzione nei confronti di Salvatore Cangiano, la cui responsabilità veniva dunque confermata con riguardo al delitto di cui all'art. 515 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La sentenza avrebbe confermato la colpevolezza pur in assenza di prova circa l'induzione in errore della persona offesa, atteso che la scritta "gasoline", sul generatore venduto, non avrebbe potuto far sorgere alcun dubbio in punto di alimentazione dell'apparecchio. Del tutto insufficiente, dunque, sarebbe l'unico effettivo elemento di accusa - l'asserito allontanamento precipitoso dell'imputato - con il quale, peraltro, la Corte non avrebbe risposto in modo esauriente all'onere di motivazione. Con comunicazione del 15/6/2021, il difensore del ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali l'11/6/2021, chiedendo, pertanto, il rinvio di questa trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo, innanzitutto, all'adesione del difensore alla delibera di astensione dalle udienze, appena richiamata, se ne evidenzia l'irrilevanza nel presente giudizio; il procedimento innanzi alla Settima sezione penale della Corte di cassazione, infatti, è di natura camerale non partecipata e, pertanto, non è consentito l'intervento del difensore del ricorrente.
3. Nel merito, poi, l'impugnazione risulta manifestamente infondata. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha riconosciuto la colpevolezza del Cangiano in forza di numerosi elementi, quali:
a) le dichiarazioni della persona offesa Mignogna, indotta da Cangiano e Papaccio ad acquistare un generatore alimentato a benzina, mentre il primo lo aveva richiesto a gasolio, a tal fine evidenziandogli la scritta "gasoline" (in inglese, benzina) posta sull'oggetto;
b) il prezzo proposto, pari a 300 euro, indicato dai due come particolarmente vantaggioso rispetto a quello di mercato;
c) il precipitoso allontanamento dei due venditori subito dopo aver concluso la vendita, venendo peraltro inseguiti e raggiunti dalla persona offesa;
d) l'impegno dei due a recarsi, a quel punto, presso l'officina del Mignogna per restituire il danaro;
e) la nuova fuga degli stessi imputati, in auto, inseguiti ancora dalla persona offesa e, poi, anche dai Carabinieri, allertati da quest'ultima.
5. Un insieme, dunque, di plurimi elementi - probanti ed indiziari - a fondamento della piena consumazione del delitto di cui all'art. 515 cod. pen., con i quali la Corte di appello (e, prima, il Tribunale) ha adeguatamente sostenuto la pronuncia di condanna del ricorrente, qui contestata con argomenti generici e di puro merito.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. DEPOSITATA Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021 IN CA ELLERIA Il