Ordinanza — n. 29932/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLA MATTE() nato a BUSTO ARSIZIO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 04/05/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VELLETRI, in data 17/09/2019, nei confronti di SCOLA MATTEO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 ma qualificava il fatto come di lieve entità ai sensi del quinto comma e riduceva la pena nella misura di un anno di reclusione e 800 euro di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29932/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 ma qualificava il fatto come di lieve entità ai sensi del quinto comma e riduceva la pena nella misura di un anno di reclusione e 800 euro di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLA MATTE() nato a BUSTO ARSIZIO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 04/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 04/05/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VELLETRI, in data 17/09/2019, nei confronti di SCOLA MATTEO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 ma qualificava il fatto come di lieve entità ai sensi del quinto comma e riduceva la pena nella misura di un anno di reclusione e 800 euro di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Poiché il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è un reato autonomo, il giudice dell'appello che, riformando la decisione impugnata qualifichi il fatto in termini di lieve entità, non è tenuto a conformarsi alla decisione del giudice riformato di applicare il minimo edittale per l'ipotesi più grave, non essendo omogenei i termini di paragone. Nel caso di specie, la Corte di appello ha applicato la media edittale dando conto dei criteri adottati (quantitativo comunque non irrisorio e precedenti penali). Nel caso di Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO X Li Il Pre