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Ordinanza — n. 29931/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29931/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29931/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULINAS ALESSANDRO nato a ROMA il 14/07/1977 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 10/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 01/10/2018, nei confronti di PULINAS ALESSANDRO in relazione al reato di cui alli art. 349 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato che sul bene gravavano due sequestri, l'uno del 14/06/2012 (probatorio eseguito di iniziativa dalla PG e convalidato dal PM il 16/06/2012), l'altro del 14/06/2012 (preventivo disposto dal PM).

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29931/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 349 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato che sul bene gravavano due sequestri, l'uno del 14/06/2012 (probatorio eseguito di iniziativa dalla PG e convalidato dal PM il 16/06/2012), l'altro del 14/06/2012 (preventivo disposto dal PM).

Parole chiave

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sequestro cautelare azione di convalida del sequestro assunzione di prove a titolo cautelare sequestro investigativo ordine del pignoramento pignoramento suppletivo

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
In ogni modo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULINAS ALESSANDRO nato a ROMA il 14/07/1977 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 10/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 01/10/2018, nei confronti di PULINAS ALESSANDRO in relazione al reato di cui alli art. 349 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato che sul bene gravavano due sequestri, l'uno del 14/06/2012 (probatorio eseguito di iniziativa dalla PG e convalidato dal PM il 16/06/2012), l'altro del 14/06/2012 (preventivo disposto dal PM).

Le censure del ricorrente si concentrano sulla inesistenza del sequestro probatorio del 14/06 ma nulla deducono su quello preventivo. In ogni modo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen. si richiede soltanto che i sigilli siano apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa mobile o immobile per fini pubblici. Il controllo sull'operatività del vincolo derivante dall'apposizione dei sigilli resta, pertanto, limitato all'identificazione dell'autorità che li ha apposti al solo fine di verificare l'esistenza del relativo potere e, inoltre, all'accertamento dell'esistenza della legge ovvero del provvedimento autoritativo, anche se atipico, che impongono o consentono tale apposizione.

Non occorre, invece, che il provvedimento sia immune da vizi di legittimità, giacché questi, ove sussistenti, devono essere denunciati e fatti valere nei modi di legge, ai fini della revoca della misura, ma non giustificano l'autotutela attuale dell'interessato mediante rimozione dei sigilli o altra condotta idonea ad eludere il citato vincolo di immodificabilità della cosa, istituito per finalità pubbliche (Sez. 6, n. 9797 del 26/06/1992, Rv. 192002 - 01; Sez. 7, n. 24276 del 08/02/2019, n.m.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA ALDO A TO IN CANCP:LLERIA i 3 g zon Il Pre, i