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Ordinanza — n. 29929/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; appeal court correctly re-sentenced within new constitutional limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29929/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued the re-sentenced term was illegal, but the court found the appeal ground manifestly unfounded. The appellate court had correctly recalculated the sentence within the new statutory range established by the Constitutional Court, and the Cassation Court affirmed that this new sentence was fully legal.

Regesto Legislator

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Art. 73 DPR n. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: The appellate court, when re-determining a sentence following a Constitutional Court declaration of unconstitutionality, must adjust the penalty to the new statutory range without being bound by an arithmetic proportionality to the previous sentence, provided it does not overturn the prior judge's assessment of criminal worth.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing re-determination Constitutional Court unconstitutionality statutory minimum limits arithmetic proportionality principle sanzioni penali commisurazione della pena per stupefacenti pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 73 DPR n. 309 del 1990
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 12/05/2020, decidendo in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 12/07/2018, nei confronti di PAPA GIOVANNI confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n.
Art. 133 cod. pen.
40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenuto a rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenuto a rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014
La pena illegale è quella diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv.
Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013
260326 - 01; Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Rv.
Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019
Come recentemente ribadito da Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep.
Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016
pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità; in senso analogo, Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, Rv.
Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA GIOVANNI nato a RIPOSTO il 04/06/1973 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; ,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 12/05/2020, decidendo in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 12/07/2018, nei confronti di PAPA GIOVANNI confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 e rideterminava la pena nella misura di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione e 12.000,00 euro di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla pena applicata siccome illegale.

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello è stata investita del compito di rideterminare la pena detentiva a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione invece che di sei. A tal fine ha indicato la pena finale nella misura sopra indicata ponendo a base del calcolo la pena di sette anni e sei mesi di reclusione avuto riguardo alla gravità oggettiva del fatto ed alla personalità del suo autore.

La pena così (ri)determinata non è affatto illegale rientrando a pieno titolo nella nuova forbice edittale derivante dall'intervento del Giudice delle leggi. La pena illegale è quella diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326 - 01; Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Rv. 255197 - 01). Come recentemente ribadito da Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278132 - 01, in tema di stupefacenti, il giudice di appello che, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, ridetermina la pena, inflitta in primo grado in misura prossima al minimo edittale all'epoca vigente, è tenuto a rimodularla alla luce della nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo tuttavia vincolato a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità; in senso analogo, Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, Rv. 266105 - 01, che ha precisato che l'unico limite che incontra il giudice dell'appello è costituito dal divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice; nel senso che il giudice dell'appello non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità, Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Rv. 273809 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presidente GASTOME1ANDREAZZA r:Thri lOst-t