Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29928/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29928/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29928/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAYATTI ABDELLATIF nato il 13/07/1958 avverso la sentenza del 21/10/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANO Gtat i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di MILANO, con la sentenza in epigrafe, applicava a EL KHAYATTI ABDELLATIF la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre EL KHAYATTI ABDELLATIF, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla sua mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29928/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla ìnammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata recidiva nell'infrazione abuso di sostanze motivi di cassazione traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di MILANO, con la sentenza in epigrafe, applicava a EL KHAYATTI ABDELLATIF la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art.
art. 616 c.p
Alla ìnammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAYATTI ABDELLATIF nato il 13/07/1958 avverso la sentenza del 21/10/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANO Gtat i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di MILANO, con la sentenza in epigrafe, applicava a EL KHAYATTI ABDELLATIF la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre EL KHAYATTI ABDELLATIF, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla sua mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia dì errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico e volto ad un inammissibile riesame del compendio probatorio (si tratta di detenzione di oltre 4,6 kg. di cocaina).

Alla ìnammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decìso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore CET EPCSITATr Il Pr sidente I N C