Ordinanza — n. 29927/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRIERO ROBERTO nato a NAPOLI il 19/08/1985 avverso la sentenza del 09/09/2020 del GIP TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIP dei TRIBUNALE di CASSINO, con sentenza in data 09/09/2020, applicava nei confronti di TORRIERO ROBERTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di è 2845,00. Il motivo è inammissibile. La confisca è stata disposta, ai sensi dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, sul rilievo che si tratta di somma di denaro sproporzionata rispetto alle capacità economiche dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29927/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di è 2845,00. Il motivo è inammissibile. La confisca è stata disposta, ai sensi dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, sul rilievo che si tratta di somma di denaro sproporzionata rispetto alle capacità economiche dell'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRIERO ROBERTO nato a NAPOLI il 19/08/1985 avverso la sentenza del 09/09/2020 del GIP TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP dei TRIBUNALE di CASSINO, con sentenza in data 09/09/2020, applicava nei confronti di TORRIERO ROBERTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca della somma di è 2845,00. Il motivo è inammissibile. La confisca è stata disposta, ai sensi dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, sul rilievo che si tratta di somma di denaro sproporzionata rispetto alle capacità economiche dell'imputato.
A tal fine il Giudice ha ritenuto inconferente la prova del bonifico della somma di é 3.000,00 effettuato oltre venti giorni prima del sequestro per motivi attinenti all'assunzione lavorativa del ricorrente, e ciò sia perché egli era percettore del reddito di cittadinanza, sia perché non si giustificava il persistente possesso di tale somma in contanti dopo oltre venti giorni dal bonifico stesso, avuto riguardo alle precarie condizioni economiche dellì'imputato. Tanto premesso, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede le deduzioni fattuali a sostegno della adeguatezza della somma sequestrata alle proprie condizioni reddituali/economiche.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA ALDO A ETO IN CANCELLERIA i ~30 ore •\ Z021 Il Pres ente GAS