Ordinanza — n. 29926/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTABOR LAMBERT nato il 28/08/1988 OGBOLE BEATRICE nato il 14/12/1989 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; • E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 05/06/2019, nei confronti di OTABOR LAMBERT, OGBOLE BEATRICE, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: OTABOR LAMBERT deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29926/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: OTABOR LAMBERT deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTABOR LAMBERT nato il 28/08/1988 OGBOLE BEATRICE nato il 14/12/1989 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 05/06/2019, nei confronti di OTABOR LAMBERT, OGBOLE BEATRICE, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: OTABOR LAMBERT deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
OGBOLE BEATRICE deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla sua ritenuta responsabilità. I ricorsi sono inammissibili. Deve essere ribadito il principio secondo il quale la lieve entità del fatto (che alléepoca costituiva circostanza attenuante speciale del reato di cui al comma 1 delléart. 73, d.P.R., cit., oggi ipotesi autonoma di reato) «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.
U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.). La Corte di appello esclude la lieve entità avuto riguardo al numero, tutt'altro che irrilevante, di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata (oltre 73 dosi di cocaina) e dalla modalità organizzata della condotta. Il fatto così come descritto è tutt'altro che di minima offensività. Il fatto, inoltre, che la donna fosse stata vista dalla polizia giudiziaria nell'atto di cedere sostanza stupefacente (ciò che aveva giustificato la perquisizione domiciliare) esclude in radice la tesi difensiva della connivenza non punibile rendendo non manifestamente illogica (e dunque non sindacabile) la conclusione della sua piena compartecipazione all'attività di spaccio e detenzione della sostanza stupefacente.
Il ricorso sul punto è del tutto generico e perplesso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Pre idente