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Ordinanza — n. 29925/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29925/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29925/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IKEHI CHNEDO (CUI 04CJSPW) nato il 14/02/1987 OMOSIGHO EDOSA (CUI 03DV3NH) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29925/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 28/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIA, in data 26/03/2019, nei confronti di IKEHI CHNEDO (CUI 040SPW), OMOSIGHO EDOSA (CUI 03DV3NH), in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono ricorso per cassazione gli imputati che, pur con separati atti, deducendo il medesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup pericolo di traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IKEHI CHNEDO (CUI 04CJSPW) nato il 14/02/1987 OMOSIGHO EDOSA (CUI 03DV3NH) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 28/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIA, in data 26/03/2019, nei confronti di IKEHI CHNEDO (CUI 040SPW), OMOSIGHO EDOSA (CUI 03DV3NH), in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propongono ricorso per cassazione gli imputati che, pur con separati atti, deducendo il medesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

I ricorsi sono inammissibili. Deve essere ribadito il principio secondo il quale la lieve entità del fatto (che allé.epoca costituiva circostanza attenuante speciale del reato di cui al comma 1 delkart. 73, d.P.R., cit., oggi ipotesi autonoma di reato) «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.). Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato la capacità degli imputati di garantire un flusso continuo di sostanze stupefacenti in virtù dei loro stabili e non occasionali rapporti con fornitori che assicuravano quantità idonee a soddisfare la clientela e a far fronte alle numerose domande, ciò che depone per la disponibilità di quantità tutt'altro che modeste di stupefacente (come peraltro affermato anche dal primo Giudice).

Ciò che insomma emerge dalla lettura della sentenza è che il dato dello smercio di singole dosi è emblematico della disponibilità di più consistenti quantitativi di sostanza con conseguente esclusione della minima offensività delle condotte. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere Estensore ALDO ACETO 3 0Lf.f2O21 143iece~ A ni5tndi