Ordinanza — n. 29924/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACHHAB ABDELIALIL nato il 02/02/1983 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO 1.4(La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE, in data 02/10/2019, nei confronti di LACHHAB ABDELJALIL confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29924/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACHHAB ABDELIALIL nato il 02/02/1983 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.4(La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE, in data 02/10/2019, nei confronti di LACHHAB ABDELJALIL confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha già autorevolmente chiarito che non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212759). La necessità che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose costituisce requisito indispensabile per la sussistenza della speciale circostanza attenuante come è stato più volte ribadito da questa Corte di cassazione anche con pronunce successive che ne hanno ulteriormente chiarito anche lèambito applicativo (Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolvella, Rv. 247376;
Sez. 4 n. 11555 del 28/01/2004, Esentato, Rv. 228034, secondo la quale non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomeno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti; Sez. 4, n. 28548 del 03/05/2005, Godena, Rv. 232435, per la quale occorre che il contributo fornito dal collaborante risulti concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole per le indagini e la cessazione dell'attività criminale ad esse relativa;
Sez. 4, n. 10115 del 23/01/2007, Galati, Rv. 236192 e Sez. 4 n. 46435 del 18/11/2008, Finazzì, Rv. 242311, che hanno spiegato che collaborazione deve riferirsi all'intero arco della condotta illecita, e non soltanto ad alcuni segmenti di essa, ed aveva rilevanza ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa). Nel caso di specie, la Corte di appello, facendo buon governo dei principi sopra indicati, ha escluso che la collaborazione del ricorrente avesse introdotto notizie nuove o diverse da quelle già in possesso della polizia giudiziaria.
Non vale opporre, in questa sede, il contenuto delle dichiarazioni rese al PM e i relativi sviluppi investigativi. E' noto l'insegnamento di questa Corte secondo il quale esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ìctu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Co