Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual elements supporting the cited reasoning defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vivenzio Massimiliano inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Although the lower court partially upheld a conviction for tax evasion, the appellant's complaint lacked the necessary factual details to identify the precise logical flaws in the judgment's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements underlying the criticism of the lower court's reasoning; without such specificity, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVENZIO MASSIMILIANO nato a TARANTO il 02/07/1979 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 05/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO, in data 08/01/2019, nei confronti di VIVENZIO MASSIMILIANO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie ìl ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDD ACETO DEPOSITATA IN CANCEL 1 Il Pre/ idente ! 30 L i e Z021 t GASTON l z ANDREAZZA