Criminal appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement sentence under Article 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Pugliese's appeal inadmissible because it was filed against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Pugliese argued for a reduction of his sentence regarding tax crimes, but the appellate court had already confirmed the agreement reached between the parties. The Supreme Court ruled that arguments concerning criminal responsibility are legally inadmissible when the contested decision stems from a settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Arguments challenging the criminal responsibility of the parties are inadmissible when the judgment is based on an agreement reached under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE VINCENZO nato a FASANO il 05/11/1980 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BARId at.Q.-~944~7517t i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 11/03/2019, riducendo la pena inflitta a PUGLIESE VINCENZO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre PUGLIESE VINCENZO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presfdente 'DEPOSITATA iN GANCELLERiA GASTON ANDREAZZA 30 1G 2