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Ordinanza — n. 29919/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29919/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29919/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO GIANNI nato a VENOSA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 21/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA, in data 04/02/2016, nei confronti di LUONGO GIANNI in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29919/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di lieve entità del fatto di cui alléart. 73, d.P.R. 309/90, deve essere ribadito il principio secondo il quale essa «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri rìchiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio>> (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga consumo di canapa possesso illecito di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO GIANNI nato a VENOSA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 21/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA, in data 04/02/2016, nei confronti di LUONGO GIANNI in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il motivo è inammissibile.

In tema di lieve entità del fatto di cui alléart. 73, d.P.R. 309/90, deve essere ribadito il principio secondo il quale essa «può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri rìchiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio>> (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; così anche Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 38879, Frank, rv. 232428; Sez. 6, 14 aprile 2008, n. 27052, Rinaldo, rv. 240981, richiamate in motivazione da Sez. U, 35737/2010, cit.). Nel caso di specie, il ricorrente deteneva poco meno di due etti di sostanza stupefacente del tipo hashísh da cui erano ricavabili 1140 dosi medie giornaliere. Il dato ponderale, tutt'altro che minimo, è stato valutato dalla Corte di appello insieme con gli strumenti atti al confezionamento della sostanza e ad appunti manoscritti rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare, a ulteriore prova della tutt'altro che minima offensività della condotta.

Le deduzioni difensive, nel tentare di isolare il dato ponderale dal resto del compendio probatorio, propongono una diversa lettura degli indici di gravità complessiva della condotta che non è consentita in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Pr sidente GASTO A14IREAZZ