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Ordinanza — n. 29918/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QBAICHI AWAD nato il 22/08/1985 avverso la sentenza del 07/04/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOchlke=itaite=raile=Pritti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con la sentenza in epigrafe, applicava a QBAICHI .JAWAD la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre QBAICHI AWAD, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (mancata applicazione dell'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 ai reati satellite). Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: È in ogni caso inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica dei reati-satellite posto che gli aumenti a titolo di continuazione sono stati operati sulle pena-base del reato più grave a sua volta ritenuto di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. In tema di patteggiamento il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di patteggiamento in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali.

Parole chiave

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modifica della sentenza recidiva nell'infrazione revisione in materia penale sanzione disciplinare dell'avvocato abbandono del procedimento penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con la sentenza in epigrafe, applicava a QBAICHI .JAWAD la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QBAICHI AWAD nato il 22/08/1985 avverso la sentenza del 07/04/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOchlke=itaite=raile=Pritti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con la sentenza in epigrafe, applicava a QBAICHI .JAWAD la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre QBAICHI AWAD, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (mancata applicazione dell'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 ai reati satellite). Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

È in ogni caso inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica dei reati-satellite posto che gli aumenti a titolo di continuazione sono stati operati sulle pena-base del reato più grave a sua volta ritenuto di lieve entità ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. In tema di patteggiamento il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di patteggiamento in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali.

Il principio non soffre deroghe anche per quel che attiene al calcolo della pena con riferimento all'istituto della continuazione quando la richiesta contenga la misura della pena base e l'aumento risultante dalla continuazione. Il giudice è tenuto, in tal caso, solamente a verificare che il reato da lui ritenuto più grave sia compatibile con l'applicazione della pena base indicata dal richiedente (nel senso che sia ricompresa tra il minimo ed il massimo edittale del reato ritenuto più grave), tenuto conto del concorso di possibili circostanze, e che l'aumento per la continuazione sia contenuto nel triplo della pena base proposta.

Ove il risultato di tali verifiche conduca a ritenere legittima la pena complessivamente richiesta, l'autorità giudiziaria non è tenuta ad alcuna specifica motivazione ed ogni doglianza al riguardo non può essere presa in esame dal giudice dell'impugnazione proprio in ragione della base pattizia del computo recepito nella sentenza (Sez. 6, sent. n. 3461 del 13/02/1998, dep. 19/03/1998, Torrente, Rv. 210091; Sez. 3, sent. n. 3285 del 22/10/1999, dep. 05/01/2000, PM in proc. Gadler, Rv. 215163): verifiche, nella fattispecie, regolarmente compiute dal giudice.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore A T Il Pr side