Ordinanza — n. 29917/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZOCCA MAZZANTI MATTEO nato a VERONA il 03/02/1975 avverso la sentenza del 02/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il/La GIP TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 02/10/2020, applicava nei confronti di CAVAZZOCCA MAZZANTI MATTEO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, come di lieve entità ai sensi del quinto comma del medesimo articolo. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca della somma di denaro disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 240-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29917/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dì rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZOCCA MAZZANTI MATTEO nato a VERONA il 03/02/1975 avverso la sentenza del 02/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il/La GIP TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 02/10/2020, applicava nei confronti di CAVAZZOCCA MAZZANTI MATTEO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, come di lieve entità ai sensi del quinto comma del medesimo articolo. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca della somma di denaro disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p..
Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini dì opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo, avuto riguardo alla quantità e diversa qualità delle sostanze detenute (gr. 93 di cocaina, gr. 1.400 di marijuana, gr. 8,6 di hashish).
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessímone, rív. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La dedotta capacità reddittuale del ricorrente (esclusa dal giudice sulla base di fatti non contestati nella loro corrispondenza a vero) si basa su considerazioni del tutto ipotetiche e astratte che non considerano che la provenienza del denaro da lecita attività lavorativa può essere dimostrata in qualunque modo, non necessariamente con la produzione della dichiarazione dei redditi.
Nulla impediva al ricorrente di sottoporre al giudice elementi idonei a escludere la presunzione di provenienza illecita della consistente somma di danaro (é 19.090,00). La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dì rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO DEPOS