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Ordinanza — n. 29916/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29916/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29916/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERONI GABRIELE nato a ROMA il 09/02/1958 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO dì ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VELLETRI, in data 06/11/2019, nei confronti di PIERONI GABRIELE in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Costituisce insegnamento di questa Corte quello secondo il quale il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Costituisce insegnamento di questa Corte quello secondo il quale il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02;

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti riscossione di pene pecuniarie contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERONI GABRIELE nato a ROMA il 09/02/1958 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO dì ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VELLETRI, in data 06/11/2019, nei confronti di PIERONI GABRIELE in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Costituisce insegnamento di questa Corte quello secondo il quale il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02;

Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181 - 02; Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 - 01). Con motivazione non contestata nello specifico punto, la Corte di appello ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva per la mancanza di elementi idonei a modificare il giudizio espresso sul punto dal primo giudice (che aveva a tal fine dato atto di un atteggiamento solo parzialmente collaborativo a fronte dello spessore della recidiva). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO FDEPOSITATA1 Il Pre dente IN CANCELLERIA