Ordinanza — n. 29915/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLISI ANGELO nato in VENEZUELA il 15/12/1954 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; • E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 01/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 08/02/2020, nei confronti di FERLISI ANGELO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermata genericità dell'appello; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29915/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermata genericità dell'appello; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERLISI ANGELO nato in VENEZUELA il 15/12/1954 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 01/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 08/02/2020, nei confronti di FERLISI ANGELO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermata genericità dell'appello; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza).
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è ai limiti della comprensibilità. In nessuna parte della sentenza impugnata si legge che l'appello era inammissibile perché generico; è piuttosto vero che la Corte territoriale ha rigettato l'impugnazione della sentenza di primo grado entrando nel merito delle questioni devolute. Quanto al secondo motivo, costituisce insegnamento di questa Corte quello secondo il quale il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02;
Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181 - 02; Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460 - 01). La Corte di appello, con motivazione congrua, ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva in considerazione del precedente specifico e del contegno processuale dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore 'DEPOSITATA yiN CANCELLERIA il Pr idente I 2 0 L 2021 G