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Ordinanza — n. 29914/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29914/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29914/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBI YOUNESS nato il 18/08/1972 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 30/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di IMPERIA, in data 19/02/2017, nei confronti di DAHBI YOUNESS in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Il motivo è inammissibile perché generico. In disparte la questione relativa alla astratta applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, questione positivamente risolta da Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29914/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Il motivo è inammissibile perché generico. In disparte la questione relativa alla astratta applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, questione positivamente risolta da Sez.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti carenza di sostanza economica aggravamento della pena guida in stato di ebbrezza qualificata limite legale massimo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHBI YOUNESS nato il 18/08/1972 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 30/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di IMPERIA, in data 19/02/2017, nei confronti di DAHBI YOUNESS in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Il motivo è inammissibile perché generico. In disparte la questione relativa alla astratta applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, questione positivamente risolta da Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 02, il ricorrente neglige completamente (né si confronta con) le ragioni per le quali la Corte di appello ha escluso, in concreto, la speciale tenuità del profitto. Manca di conseguenza un effettivo confronto con la "ratio decidendi" che rende generico il ricorso. Come affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delkimpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACE iDEPOSITATA