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Ordinanza — n. 29913/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29913/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29913/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALI ALDO nato in ALBANIA il 29/04/1989 avverso la sentenza del 10/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdétazian~i• udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI, con la sentenza in epigrafe, applicava a SALI ALDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre SALI ALDO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Parole chiave

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alleggerimento della pena guida recidiva in stato di ebbrezza imputazione per reati di stupefacenti adeguamento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI, con la sentenza in epigrafe, applicava a SALI ALDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALI ALDO nato in ALBANIA il 29/04/1989 avverso la sentenza del 10/09/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdétazian~i• udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI, con la sentenza in epigrafe, applicava a SALI ALDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre SALI ALDO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

In nessun caso la pena può essere definita illegale (peraltro nemmeno il ricorrente la ritiene tale). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore WEPOSITAT , • ALDO A ET CANCELL t 30 2011 Il Pres ente GASTON NDREAZZA Ditettore ítretiNIO Dott ALUMBO .. della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore delL cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e cond na il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla ca delle ammende. Così deciso il 26/02/ 21 Il Consi