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Ordinanza — n. 29911/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29911/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIDONE GIOVAN VITO nato a MARSALA il 12/06/1947 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 14/11/2018, nei confronti di DAIDONE GIOVAN VITO in relazione al reato di cui al DPR n. 380 del 2001 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, c.p. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il vizio dedotto, dunque, pur allegando il malgoverno della norma sostanziale censura il ragionamento seguito dalla Corte di appello distaccandosi dal fatto così come accertato e descritto e proponendo, surrettiziamente, un vizio di motivazione senza indicarne la declinazione; compito, questo, che non può essere affidato alla Corte di cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIDONE GIOVAN VITO nato a MARSALA il 12/06/1947 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 14/11/2018, nei confronti di DAIDONE GIOVAN VITO in relazione al reato di cui al DPR n. 380 del 2001 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, c.p. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso, infatti, inammissibilmente allegando dati di fatto, propone alla Corte di cassazione gli elementi in base ai quali la Corte di appello avrebbe dovuto decidere, proponendo un progetto di decisione diversa da quella impugnata che porta l'imputato a negligere come la Corte stessa ha deciso: alla Corte di cassazione non importa come il giudice avrebbe potuto decidere, ma come ha deciso.

Il vizio dedotto, dunque, pur allegando il malgoverno della norma sostanziale censura il ragionamento seguito dalla Corte di appello distaccandosi dal fatto così come accertato e descritto e proponendo, surrettiziamente, un vizio di motivazione senza indicarne la declinazione; compito, questo, che non può essere affidato alla Corte di cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 rThierATA D E I Il Consigliere Estensore IN CA CELLERIA ALDO CETO 3 2021