Ordinanza — n. 29909/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DBEIB MOSTAFA nato il 19/12/1997 avverso la sentenza del 10/09/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdatéki~i~11~.; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di PERUGIA, con la sentenza in epigrafe, applicava a DBEIB MOSTAFA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre DBEIB MOSTAFA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 5-bis cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DBEIB MOSTAFA nato il 19/12/1997 avverso la sentenza del 10/09/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdatéki~i~11~.; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di PERUGIA, con la sentenza in epigrafe, applicava a DBEIB MOSTAFA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli l' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre DBEIB MOSTAFA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore ALDO AC O 1 400.00 i lN CAN, LLERIA Il residente 7 i 3 L 2G21 GAST E NDREAZZA liDuirettatt ", IPALUM1301 til
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 5-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di CATANIA, del 31/10/2014, rid endo la pena inflitta a FLORIO ANDREA in relazione ai reati di cui agli artt.I art. 73 DPR n. 30 del 1990. Ricorre FLORIO ANDREA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullam o del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al tratta nto sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai s si dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 , trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avver i una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Tenuto presente che la sentenza è frutto de accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso conse e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spes •rocessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di na somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in uro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammsgibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2