Ordinanza — n. 29903/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALEMBO DAVID nato a BOLOGNA il 28/03/1994 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 22/07/2019, nei confronti di CALEMBO DAVID confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo della negata destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale. Il motivo è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo della negata destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale. Il motivo è inammissibile.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALEMBO DAVID nato a BOLOGNA il 28/03/1994 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 22/07/2019, nei confronti di CALEMBO DAVID confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sotto il profilo della negata destinazione della sostanza ad uso esclusivamente personale. Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello spiega che il notevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (oltre 490 grammi di marijuana dai quali erano ricavabili 918 singole dosi), unitamente alla scarsa capacità reddituale dell'imputato, giustificano, sul piano logico, la tesi accusatoria sul rilievo della facile deperibilità della sostanza stupefacente in questione (sì da non poter essere consumata tutta dall'imputato, il quale aveva a disposizione anche altre piante di marijuana) e della necessità di venderla per poterne finanziare l'acquisto. Tanto premesso, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 26/02/2021 Il Consigliere Estensore Il Pre dente GASTO ANDREAZZA PCDEPOSITAT