Cassation court dismisses civil party's appeal for lack of standing against non-prosecution order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil party's appeal inadmissible because the defendant's lawyer lacked standing to challenge the non-prosecution order. The appellant argued the preliminary judge exceeded jurisdiction by assessing the merits of the fraud and forgery charges. The court ruled that under the Criminal Procedure Code, only the prosecutor or the accused may appeal such orders, leaving the injured party with no direct right of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 428 cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: The injured party lacks standing to appeal a declaration of non-prosecution, as such appeals are reserved exclusively for the prosecutor and the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TIANO MARIA RITA nato il 23/02/1972 nel procedimento a carico di: SEMERARO ANTONELLO CLAUDIO nato a COSENZA il 04/05/1983 CAPITANO DANIELA nato a COSENZA il 08/01/1985 avverso la sentenza del 28/09/2020 del TRIBUNALE di ROMAtete-avvtt,n-erffe-C14+;- udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 201-9663/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 28 settembre 2021 il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti dei due imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste (Semeraro) e previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (Capitano). 1.1. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione (qualificata poi come ricorso per cassazione) il difensore della persona danneggiata dal reato, già costituita parte civile in udienza preliminare.
2. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto da soggetto non legittimato. 2.1. Il difensore di Maria Rita Tiano, parte civile costituita nel procedimento a carico di Semeraro Antonello e Capitano Daniela per frode assicurativa e falso in scrittura privata, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale in data 28 settembre 2020 il G.u.p. del tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati con la formula poco sopra indicata. Ne chiede l'annullamento per violazione della legge processuale e vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe travalicato i limiti di cognizione propri dell'udienza preliminare, effettuando valutazioni di merito. 2.2. In primo luogo, va rilevato che ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, la sentenza di non luogo a procedere è appellabile, non ricorribile, e l'impugnazione può essere proposta soltanto dal P.m. (comma 1, lett.
a) o dall'imputato (comma 1, lett. b). 2.3. Ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., così come novellato, alla persona offesa è consentito l'appello solo nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen., all'evidenza non ricorrenti nella fattispecie, in quanto le censure formulate attengono al merito della decisione e non ai vizi processuali contemplati dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. 2.4. Consegue la superfluità della conversione in appello, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dell'impugnazione proposta, in quanto destinata ad analoga sorte. 2.5. L'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione della parte ricorrente, va pronunciata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, e 591, comma 1 lett.
a) cod. proc. pen.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 201-9663/2021
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente simo Perrotti Anna Maria De San