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Ordinanza — n. 29813/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29813/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified lawyer. The defendant argued for personal representation, but the law requires such appeals to be signed by attorneys registered with the Supreme Court's special roll. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen.: Appeals against detention orders must be signed by qualified lawyers; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing requirement qualified lawyer mandate detention appeal procedure special lawyer roll permesso di promuovere un procedimento penale pena privativa della libertà ammutinamento di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 25/08/2020 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROclat-e—avviso—afte—purti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 200-9556/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la ordinanza del tribunale della libertà di Catanzaro che aveva rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del giudice che procede che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di fase della custodia cautelare, è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione autenticata all'ufficio matricola della casa circondariale di detenzione. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massi o •errotti Anna Maria De Santis 2