Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29812/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals against plea bargain sentencing as non-appealable under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29812/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals inadmissible de plano because they were filed against a plea bargain sentencing decision that became non-appealable after August 3, 2017. The defendants argued for specific procedural violations, but the court held that the plea agreement precludes challenging the factual basis or legal characterization of the offense. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible unless specific statutory grounds exist, as the agreement binds the parties on factual and legal elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing inadmissible appeal procedural law Italy non-appealable decision negotiated settlement nullità delle intese validità della clausola arbitrale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per ciascuno dei ricorrenti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARACCIOLO NICOLA nato a TARANTO il 11/12/1969 RAIA ANTONELLA nato a TARANTO il 15/04/1974 avverso la sentenza del 08/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO4stera.o‘.9-i.so--aFhe-ire4t i , udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 199-9547/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi in esame, con i quali si impugna la decisione che applica la pena su richiesta delle parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1.

Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento), né è possibile dedurre i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto.

Dunque è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. 1.2. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ssimo Perr tti Anna Mar e Santis Mt (AAP c,1143 '