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Ordinanza — n. 29810/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense attorney after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29810/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was personally filed by the defendant without a registered defense attorney. The defendant argued for personal representation, but the law enacted in August 2017 explicitly removed this right, requiring all appeals to be signed by qualified counsel. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Criminal appeals filed personally by the accused after the 2017 legislative reform are inadmissible as they must be signed by a registered defense attorney.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition registered defense attorney requirement legislative reform 2017 de plano dismissal court costs and fine Corte di Cassazione procedure allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERI IVANO nato a ROMA il 22/04/1973 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAd-atc)--awfso-cf~i; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 197-9444/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sentenza emessa dal medesimo tribunale, è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione peraltro non autenticata. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Anna Maria D tis C ULAZ I 29