Ordinanza — n. 29808/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO FARO GIUSEPPE nato a CATANIA il 11/06/1978 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni e la nota spese depositata dalla parte civile costituita. 195-9206/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 45409, del 20/7/2018; Sez. 2, n. 50054, del 26/9/2018; Sez. 2, n. 2553, del 19/1272014, Rv. 262281-01; Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO FARO GIUSEPPE nato a CATANIA il 11/06/1978 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni e la nota spese depositata dalla parte civile costituita. 195-9206/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1.
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione (accertamento) della penale responsabilità in relazione al fatto di rapina consumata, così come contestato in imputazione, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (dato atto della stimata attendibilità della persona offesa, che da anni conosce bene il suo offensore e ne subisce le richieste di denaro) ha infatti motivatamente ritenuto illogica ed incoerente la alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti operata dal ricorrente, anche per assenza di qualsivoglia dimostrata animosità o spirito ritorsivo nell'offeso, stanco solo di subire i soprusi dell'offensore. 1.3.
Quanto a qualificazione giuridica dl fatto, la persona offesa della rapina consumata ha dichiarato di aver subito la sottrazione della borsa contenente la spesa ed il denaro contante con una notevole violenza esercitata sul braccio, proprio per vincere la resistenza opposta dalla vittima. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina, giacché la minaccia è stata usata alla persona proprio per vincerne la resistenza opposta alla sottrazione della res dal braccio. Il fatto tipico prospettato dal legislatore con la norma di più intensa riprovazione sociale non consiste altro che nel superare con la propria forza fisica una volontà fermamente oppositiva (cfr., solo tra le più recenti:
Sez. 2, n. 45409, del 20/7/2018; Sez. 2, n. 50054, del 26/9/2018; Sez. 2, n. 2553, del 19/1272014, Rv. 262281-01; Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 195-9206/2021 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che si avvale del patrocinio erariale ed ha concluso, in forma scritta, per la inammissibilità della impugnazione depositando altresì nota spese; la liquidazione delle spese, riconosciute da questa Corte in favore dello Stato, va rimessa alla Corte di appello di Catania, che provvederà con separato decreto (Sez.
U., ord. n. 5464 del 26/9/2019, Rv. 277760: In tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sicari Angelo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Per