Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding motivation defects under Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the defense failed to specify which of the three statutory defects of motivation—lack, contradiction, or illogic—applied to specific parts of the lower court's reasoning. The court held that alleging all three defects indiscriminately violates the requirement for precise identification under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court refused to re-evaluate the merits or the sentencing aspects, ruling that the generic nature of the complaints precluded any legal scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The appellant must specifically identify whether the defect of motivation concerns lack, contradiction, or illogic; a promiscuous allegation of all three defects renders the appeal inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZA DANIEL nato a SAVONA il 17/08/1981 STENTARDO GIASTIN nato a NIZZA MONFERRATO il 16/06/1985 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 193-9151/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con i motivi di ricorso (carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione) proposti nell'interesse di entrambi i ricorrenti i due diversi difensori hanno denunziato in maniera promiscua e non specifica la ricorrenza dei tre vizi di motivazione deducibili, indicati alla lett.
e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.. 1.1. Difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518).
Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere sanzionato a pena di a-specificità, e quindi, in parte qua, di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità. 1.2. In ogni caso i vizi di motivazione dedotti in maniera promiscua nell'interesse di Daniel Lanza, sono assolutamente generici nel censurare aspetti dosimetrici della sanzione che è stata nel merito calcolata già nel minimo possibile, avendo il giudice di primo grado riconosciuto le circostanze attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti, partendo da valori base prossimi al minimo edittale e ciò proprio nell'intento di valorizzare le circostanze personologiche rappresentate con i motivi di ricorso.
Il motivo pertanto non si confronta affatto con la diffusa motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale. 1.3. Il primo motivo di ricorso speso nell'interesse dello Stentardo, anch'esso viziato dalla deduzione promiscua dei tre vizi di motivazione deducibili, censura la motivazione della sentenza che ha qualificato come rapina tentata fatti che la difesa ritiene scevri dalla violenza o 193-9151/2021 minaccia, non potendo sortire alcun effetto di coartazione dalla presentazione degli agenti come uff.li di polizia giudiziaria in servizio intenti in perquisizioni domiciliari ed ispezione di luoghi.
Orbene, una consolidata giurisprudenza di legittimità, risalente agli anni sessanta e confermata anche in epoca recente, ha stabilito che commette rapina chi, qualificandosi falsamente per agente -di polizia giudiziaria, e procedendo a perquisizione o ispezione di luoghi, s'impossessa della cosa altrui senza reazione del possessore costretto a subire l'imposizione; la sottrazione della cosa altrui avviene, infatti, per effetto di costrizione mediante violenza alla persona, che consiste nell'esplicazione di una energia fisica idonea a produrre coazione personale e nell'assoggettamento della persona offesa a perquisizione (da Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 662 del 09/05/1961 - dep. 17/07/1961 - Rv. 098649, attraverso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11407 del 01/08/1985 - dep. 25/11/1985 - Rv. 171231, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2112 del 15/01/1999 - dep. 18/02/1999 - Rv. 212787 sino a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 948 del 16/12/2009 - dep. 13/01/2010 - Rv. 246265: in caso di perquisizione domiciliare è stato affermato che il reato di rapina sussiste qualora l'agente, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione domiciliare, in tal modo comprimendo la libertà psichica della vittima, per impossessarsi dei beni altrui).
La perquisizione o ispezione domiciliare illegittima si presenta pertanto nel caso concreto come atto violento sulla persona e al tempo stesso come minaccia perché, prospettando un male alla persona offesa in caso di resistenza, limita la sua libertà di determinazione. Va esclusa infine la possibilità di derubricare il reato riconosciuto nel merito in furto tentato in abitazione (art. 56/624 bis cod. pen.), in quanto l'azione tesa alla sottrazione della cosa altrui è stata commessa usando violenza psichica verso la persona, secondo quanto appena sopra argomentato. 1.4.
Il secondo motivo, che ancora si avvale della deduzione promiscua dei vizi di motivazione deducibili, oltre alla denuncia di violazione delle norme processuali, non previste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza, censura profili dell'accertamento in fatto che la doppia pronuncia conforme di merito ha avuto cura di argomentare traendo spunto dalle circostanze di fatto evincibili dal compendio delle prove utilizzabili ai fini del decidere. In riferimento al capo 13, il ricorrente è stato indicato con assoluta precisione e specificità di dettagli dal correo Iervolino ed è stato altresì riconosciuto dalla polizia giudiziaria, giacché ritratto nei filmati oggetto di consulenza tecnica che ha affermato la compatibilità tra soggetto e figura ritratta.
La Corte ha dunque ravvisato perfetta convergente del molteplice, non incrinata da alcuna efficace deduzione contrastante. Nessun vizio di motivazione è dato pertanto evincersi dalla lettura del testo della sentenza impugnata. 1.5. Inammissibile, per eccessiva genericità, si rivela altresì l'ultimo motivo, ancora una volta articolato secondo la deduzione promiscua dei tre vizi di motivazione deducibili, spesi in tema di trattamento sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito, né emergeva autonomamente 193-9 15 1/202 1 aliunde. Il criterio di giudizio fatto proprio dalla Corte si conforma pertanto ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen. Né la motivazione evidenzia illogicità di sorta, men che meno manifeste.
4. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Cons