Cassation appeal dismissed for lack of interest when aggravated circumstances were neutralized by generic mitigating ones in plea bargaining.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legitimate interest for the defendant. The appellant argued that specific aggravating circumstances regarding time and place should be excluded, but the Court found these were already neutralized by concurrent generic mitigating factors in the plea agreement. Consequently, removing the aggravating circumstances would not alter the final sentence, rendering the challenge futile under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 69 comma 4 cod. pen.: An appeal by the accused to exclude an aggravating circumstance is inadmissible if that circumstance played no role in determining the penalty because it was neutralized by equivalent or superior mitigating circumstances recognized in the plea agreement.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO MARTIN nato a FOGGIA il 02/10/1997 avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOetat-e-axeziso--6344e-parn; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 192-9094/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 2 febbraio 2021 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vasto applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, nei confronti di Contino Martin in relazione ai reati di concorso in rapina pluriaggravata e porto di coltello senza giustificato motivo, unificati dal vincolo della continuazione, per fatti avvenuti il 13 agosto 2020.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione della legge penale sostanziale per la erronea qualificazione giuridica del fatto aggravatore (art. 61 n. 5 cod. pen., per aver commesso il fatto in zona isolata ed orario notturno), non potendo per ciò solo ritenersi che tali circostanze di tempo e di luogo avessero agevolato la commissione del reato, ostacolando la pubblica e privata difesa. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché pur astrattamente proposto per motivo in sé ammissibile (erronea qualificazione circostanziale del fatto), appare manifestamente infondato.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della sussistenza delle aggravanti contestate (valutate in giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche pure riconosciute).
Dunque è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Il ricorso, che deduce la giuridica non configurabilità di una aggravante che peraltro non sembra affatto irragionevolmente contestata e ritenuta in quanto parte 192-9094/2021 dell'accordo, trattandosi di rapina commessa, non solo nottetempo, ma soprattutto in luogo isolato, sì da scemare le possibilità di difendersi ed invocare aiuto, deve pertanto essere dichiarato inammissibile (Sez. 2, n. 14377, del 31/3/2021, in corso di numerazione Rv.: In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; conf.
Sez. 5, n. 33145, del 8/10/2020, Rv. 279842). 3.1. Stante la pluralità di aggravanti ad effetto speciale, contestate e riconosciute (uso di arma, più persone riunite e p.o. infradiciottenne, luogo isolato e tempo di notte), difetta inoltre l'interesse concreto alla impugnazione: per proporre impugnazione è necessario avervi interesse, così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444).
Nella presente fattispecie processuale la pena oggetto di accordo negoziale è stata calcolata sulla base della stimata equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le quattro distinte circostanze aggravanti ad effetto speciale pure riconosciute; sicché dalla eventuale elisione di una sola circostanza aggravante oggetto di censura (circostanze di tempo e di luogo) non potrebbe comunque scaturire un diverso giudizio di valenza, non essendo contestata con i motivi di ricorso la ricorrenza delle altre tre circostanze e non potendo accedersi al giudizio di prevalenza in ragione del preciso divieto normativo di cui all'art. articolo 69, comma quarto, cod. pen..
Ritiene, dunque, il Collegio, pur consapevole della esistenza di un diverso orientamento nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 35429 del 11 agosto 2014, secondo la quale, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato, al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, ancorché minusvalenti rispetto alle circostanze attenuanti, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli; nel medesimo senso anche Sez. 6, n. 19188 del 3 maggio 2013), che non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell'imputato di una circostanza aggravante ove la stessa non abbia svolto alcun ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto già neutralizzata dal giudizio di valenza (in questo senso:
Sezione 4, n. 20328, del 28 aprile 2017; Sez. 4, n. 27101 del 1 luglio 2016; da ultimo Sez. 3, n. 19901, del 12/12/2018, Rv. 275962: È ì 192-9094/2021 inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non abbia svolto alcun ruolo concreto nella determinazione della pena, in quanto ritenuta subvalente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente invarianza della pena). Tale principio deve ritenersi vieppiù Valido nel caso in cui la divisata equivalenza tra circostanze di segno diverso non sia, come nella concreta fattispecie, suscettibile di mutarsi in subvalenza delle aggravanti già ritenute in virtù di un preciso divieto normativo (art. 69 comma quarto, cod. pen.).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il President