Ordinanza — n. 29804/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHSSINE MOHAOUSAID nato il 24/04/1991 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 191-9070/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Inammissibile appare il motivo speso in ordine alla non condivisa decisione (doppia conforme) di riconoscere nella condotta del ricorrente gli estremi del concorso nel reato (art.110 cod. pen.) fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 235 cod. pen; Ordinanza — n. 29804/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente, dunque, la Corte di merito ha valorizzato il comune agire nella violenza ed il profitto comune tratto dalla appropriazione delle borse sottratte da uno solo dei correi (in punto di concorso di persone nel reato complesso: Sez. 2, n. 49486, del 14/11/2014, Rv. 261003). 1.3. Del pari deve concludersi per la richiesta scissione del reato complesso, per la non ritenuta continuità funzionale tra sottrazione e minaccia armata; basta in questa sede richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo, Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHSSINE MOHAOUSAID nato il 24/04/1991 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 191-9070/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Inammissibile appare il motivo speso in ordine alla non condivisa decisione (doppia conforme) di riconoscere nella condotta del ricorrente gli estremi del concorso nel reato (art.110 cod. pen.) fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale.
Trattasi invero di doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio, al travisamento della prova, alla corretta qualificazione della condotta commessa in concorso, tutte si risolvono pertanto nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa di prove assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.2.
Le censure svolte con detti motivi si risolvono, peraltro, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. La Corte di merito ha avuto cura di spiegare in proposito che, sulla condotta di sottrazione tenuta dal correo si è poi innestata la comune detenzione della res furtiva, cui è seguita la / 191-9070/2021 minaccia (con il coltello usato dal correo, spalleggiato dal ricorrente che di certo non si dissociava dall'azione violenta) ancora comune e la fuga dal treno alla medesima stazione, senza contare che i CC fermavano successivamente i correi ancora insieme.
Correttamente, dunque, la Corte di merito ha valorizzato il comune agire nella violenza ed il profitto comune tratto dalla appropriazione delle borse sottratte da uno solo dei correi (in punto di concorso di persone nel reato complesso: Sez. 2, n. 49486, del 14/11/2014, Rv. 261003). 1.3. Del pari deve concludersi per la richiesta scissione del reato complesso, per la non ritenuta continuità funzionale tra sottrazione e minaccia armata; basta in questa sede richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo, Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617).
La fattispecie concreta, alla luce della motivazione prodotta nel merito appare comunque paradigmatica della continuità ininterrotta tra sottrazione e violenza e della funzionalità della violenza rispetto alla volontà di mantenere il possesso della cosa sottratta, oltre alla impunità per il fatto appena consumato. 1.4. Ne consegue che la coordinata ed organizzata partecipazione alla condotta complessa, pur nella differenziazione dei ruoli, non ha consentito alla Corte di apprezzare, da sé sola, la meritevolezza delle richieste attenuanti innominate, in assenza di qualsivoglia favorevole allegazione in tal senso.
Non potendo, a fronte del divieto normativo espresso, di certo valorizzarsi lo stato di incensuratezza del ricorrente, né la restituzione dei valori sottratti che non risulta dimostrata. 1.5. Non diversamente deve ritenersi per la misura di sicurezza della espulsione dal territorio nazionale disposta, a pena espiata, in ragione della pericolosità sociale manifestata dalla condotta e tenuto conto delle condizioni di vita abituale dello straniero, la cui presenza sul territorio non risulta autorizzata, ai sensi dell'art. 235 cod. pen. La Corte ha sul punto motivato la decisione assunta valorizzando circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio; tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono censurabili nella sede propria di legittimità (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, Rv. 279987).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera d