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Ordinanza — n. 29803/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29803/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29803/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYECHI HICHEM nato il 09/06/1983 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 03/03/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 26/10/2018, nei confronti di EL AYECHI HICHEM in relazione al reato di danneggiamento aggravato Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione stante la discrasia normativa tra quanto contestato e ritenuto e in ragione dell'assenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede fessendo la condotta illecita tenuta dal ricorrente avvenuta sotto lo sguardo vigile degli agenti del commissariato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29803/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile essendo il motivo dedotto manifestamente infondato. All'imputato è contestato - mediante il corretto richiamo della disposizione nel suo testo previgente (essendo il fatto stato commesso ante 2016) - il delitto di cui agli artt. 635 , commi 1 e 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 CP. Il rinvio all'art. 625 n. 7 CP è dovuto - per come espressamente esplicitato nel fatto enunciato nel capo di imputazione - alla natura di cosa (il computer) esistente in ufficio pubblico e destinata a pubblico servizio. Si tratta di fatto rimasto nell'alveo della rilevanza penalefstante la chiara continuità normativa sul punto, richiamando l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 635 CP al numero 1) l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 CP.

Parole chiave

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danneggiamento aggravamento della servitù pubblica istigazione a delinquere abuso di un impianto per l'elaborazione di dati perturbamento di pubblici servizi destinazione a uso pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYECHI HICHEM nato il 09/06/1983 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 03/03/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 26/10/2018, nei confronti di EL AYECHI HICHEM in relazione al reato di danneggiamento aggravato Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione stante la discrasia normativa tra quanto contestato e ritenuto e in ragione dell'assenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede fessendo la condotta illecita tenuta dal ricorrente avvenuta sotto lo sguardo vigile degli agenti del commissariato.

Il ricorso è inammissibile essendo il motivo dedotto manifestamente infondato. All'imputato è contestato - mediante il corretto richiamo della disposizione nel suo testo previgente (essendo il fatto stato commesso ante 2016) - il delitto di cui agli artt. 635 , commi 1 e 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 CP. Il rinvio all'art. 625 n. 7 CP è dovuto - per come espressamente esplicitato nel fatto enunciato nel capo di imputazione - alla natura di cosa (il computer) esistente in ufficio pubblico e destinata a pubblico servizio. Si tratta di fatto rimasto nell'alveo della rilevanza penalefstante la chiara continuità normativa sul punto, richiamando l'attuale formulazione del comma 2 dell'art. 635 CP al numero 1) l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 CP.

Di conseguenza del tutto inconferente è il richiamo a tale ultima circostanza sotto il profilo dell'esposizione della res a pubblica fede. (art. 635, commi 1 e 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 CP). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIO Il Presidente N A