Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29802/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29802/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29802/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSA ANTONINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/03/1955 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 05/02/2019, nei confronti di BRUSA ANTONINO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (art. 133 CP). Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29802/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, la sentenza impugnata - la quale comunque ha determinato la pena base nel minimo edittale apportando poi l'aumento per la recidiva - risulta avere motivatamente fatto riferimento tanto ad indici di gravità del reato (in ragione dell'importo ingente del titolo ricettato) quanto alla capacità a delinquere (precedenti penali annoverato dal ricorrente, riconosciuto recidivo qualificato). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
modalità di calcolo dell'ammenda controllo della commisurazione della pena sanzioni penali pena pecuniaria non riscuotibile revisione della sentenza penale gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSA ANTONINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/03/1955 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 05/02/2019, nei confronti di BRUSA ANTONINO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (art. 133 CP). Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata - la quale comunque ha determinato la pena base nel minimo edittale apportando poi l'aumento per la recidiva - risulta avere motivatamente fatto riferimento tanto ad indici di gravità del reato (in ragione dell'importo ingente del titolo ricettato) quanto alla capacità a delinquere (precedenti penali annoverato dal ricorrente, riconosciuto recidivo qualificato). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVA A Il Presidente