Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and absolute generality of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and absolute generality. The appellant failed to provide a specific argumentative critique against the lower court's detailed reasoning regarding attempted robbery and sentencing enhancements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, reducing to a mere repetition of grounds already rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGIANU PETRICA nato il 11/01/1993 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 186-8779/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la sintetica, ma puntuale motivazione della sentenza impugnata, che si salda e si integra con quella assolutamente consonante di primo grado.
I motivi di ricorso si risolvono pertanto nella mera reiterazione dei motivi di gravame motivatamente respinti dalla Corte territoriale con logica e congruente motivazione. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione (accertamento della penale responsabilità, qualificazione sostanziale e circostanziale, misura della sanzione e degli aumenti disposti per la continuazione con i reati satellite) in relazione ai fatti di rapina tentata e reati ancillari, così come contestati in imputazione, tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.
Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.2. La Corte territoriale (nella incontestata ricorrenza dei fatti storici) ha infatti motivatamente ritenuto univoca la identificazione dell'autore della rapina tentata nel soggetto, in tutto corrispondente alla descrizione fattane dalle vittime del conato predatorio, fermato di lì a poco in tempo di notte nel paese di Partinico, con in mano ancora il coltello utilizzato per costringere le vittime a consegnargli il ciclomotore in loro possesso.
Così pure la Corte, in perfetta consonanza con il giudizio di primo grado, ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto nel tentativo di rapina contestato, essendo risultata univoca la intenzione di minacciare le persone offese con il coltello al fine di farsi consegnare il ciclomotore. Il che configura esattamente il paradigma normativo della rapina tentata, giacché la minaccia è stata usata proprio per costringere la persona offesa alla consegna del bene posseduto. 1.3. La difesa lamenta omessa o mera apparenza della motivazione quanto alla negazione delle richieste circostanze attenuanti generiche (almeno equivalenti all'aggravante contestata).
La Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non accessibile la richiesta attenuazione in assenza di qualsivoglia elemento degno di positiva valutazione. Tale valutazione risulta (/' 186-8779/2021 conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen. In un tale contesto, infatti, l'agognato riconoscimento, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso della attenuante e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della valenza attenuante delle circostanze riconosciute.
Giudizio che, se correttamente argomentato, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25711/2009, Rv. 246134). 1.4. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare nella misura degli aumenti per continuazione con i diversi reati satellite. La Corte, come appena sopra argomentato, ha congruamente motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, richiamando la motivazione spesa in primo grado, assolutamente analitica per ciascun misurato aumento disposto in relazione ai distinti reati satellite, tenendo conto della obiettiva gravità dei fatti contestati.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presid