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Ordinanza — n. 29800/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29800/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29800/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI PAOLO nato a NAPOLI il 27/07/1998 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di NAPOLI, in data 06/11/2018, nei confronti di MANCINI PAOLO in relazione al reato di estorsione e rapina aggravata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (attendibilità delle dichiarazioni della p.o.). Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto generico e, comunque, manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29800/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte 9' secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Parole chiave

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minaccia denuncia mendace testimonianza della vittima accusa penale furto di lieve entità coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI PAOLO nato a NAPOLI il 27/07/1998 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di NAPOLI, in data 06/11/2018, nei confronti di MANCINI PAOLO in relazione al reato di estorsione e rapina aggravata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (attendibilità delle dichiarazioni della p.o.). Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto generico e, comunque, manifestamente infondato.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte 9' secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nel caso di specie, peraltro, la sentenza impugnata ha anche indicato quale elemento decisivo di confermatanchì il riscontro che il racconto della p.o. ha rinvenuto - quanto all'estorsione continuata - nell'accertamento eseguito dalla PG iche consentiva di individuare il ricorrente sui luoghi in cui la p.o. esercitava il meretricio, nonché in possesso di una parrucca che aveva strappato con violenza alla p.o. che la indossava nel corso dell'ennesimo episodio di minaccia. Del resto, la sentenza impugnata, mediante la ricostruzione cronologica degli eventi delittuosi, ha dato anche conto dell'excursus logico-fattuale che ha determinato la p.o. a presentare successivamente denunzia, così escludendosi qualsiasi ipotesi di vendetta, per come prospettato dal ricorrente.

In conclusione, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Infine, non va trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente ANNA MARIA. DE SANTIS i i D E IP O r7