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Ordinanza — n. 29799/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness of grounds regarding aggravating and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29799/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and lacked sufficient specificity. The appellant challenged the recognition of an aggravating circumstance based on victim vulnerability and the denial of generic mitigating circumstances due to age and lack of prior record. The court ruled that the lower court's reasoning was logical, coherent, and sufficient to justify the decision without needing further elaboration.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds are manifestly unfounded, and the lower court is not required to explicitly refute every defense argument if the decision is logically sound and based on general criteria.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal aggravating circumstance vulnerability generic mitigating circumstances lack of specific motivation sufficiency of reasoning attenuazione della pena età del minore difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi, il primo, ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla divisata sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale riconosciuta (art. 61, primo comma, n.
Art. 62 bis cod. pen.
pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
La valutazione comunque svolta dalla Corte risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art.
art. 133 cod. pen
La valutazione comunque svolta dalla Corte risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art.
art. 62 bis cod. pen
pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv.
Sez. 2, n. 8998, del 18/11/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE ALESSANDRO nato a NAPOLI il 04/12/1990 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 184-8638/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi, il primo, ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla divisata sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale riconosciuta (art. 61, primo comma, n. 5, cod.

• pen.) in relazione ad entrambe le truffe contestate, ancorché per una di esse (capo A) la stessa Corte avesse ammesso che l'età dell'offeso non poteva ritenersi avanzata. Il secondo motivo, con il quale si censura la omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'età e della incensuratezza dell'imputato, pecca di eccessiva genericità. 1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera chiara, logica e coerente, le ragioni poste a fondamento del riconoscimento della aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61, comma 1, cod. pen., tanto in riferimento al capo A, quanto al capo C, valorizzando sia l'età non più solo matura delle vittime di raggiro, che le loro condizioni peculiari ed emotive, così identificando quelle condizioni di debolezza fisica e mentale idonee a renderle vulnerabili alle aggressioni decettive proprio per le condizioni obiettive di minorata difesa psicologica.

Così conformandosi all'orientamento giurisprudenziale che individua la ratio della circostanza aggravante in parola nell'assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità, dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (così Sez. 2, n. 8998, del 18/11/2014, Rv. 262564). Trattandosi di motivazione in fatto, che non esalta affatto la mera presunzione di vulnerabilità in ragione dell'età, la censura non è ammissibile nella sede di legittimità (giur. cit.). 1.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta assenza della motivazione quanto alla negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della incensuratezza e della giovane età dell'imputato.

La Corte di merito, pur non esplicitamente dedicando un paragrafo alla motivazione del rigetto del motivo di gravame, ha espressamente argomentato sul punto - in modo congruo ed immune da vizi logici - nell'alveo del tema 184-8638/2021 "trattamento sanzionatorio", ritenendo non accessibile la attenuazione richiesta in ragione delle modalità offensive articolate e spregiudicate dei fatti, che denotano attitudine alla serialità nello specifico settore, come pure ha argomentato la decisione valorizzando la scaltrezza di una confessione solo parziale e strategica, che non ha inteso attingere i sicuri concorrenti nel reato.

Va peraltro rilevato che il motivo di gravame articolato sul punto appariva manifestamente infondato, facendo leva sullo stato di incensuratezza, normativamente escluso dal novero degli argomenti atti a sostenere il riconoscimento delle circostanze innominate, oltre che sulla giovane età dell'imputato; a fronte di tali argomenti la Corte ha valorizzato l'intensità del dolo e la professionalità manifestata nel delitto, ma, stante la genericità del motivo di gravame, neppure sussisteva uno specifico obbligo di motivare il rigetto. La valutazione comunque svolta dalla Corte risulta conforme ai generali criteri applicativi (art. 133 cod. pen., apprezzamento del fatto e della personalità dell'autore) della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti An