Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29798/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29798/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29798/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CINQUE RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/11/1973 COPPOLA SALVATORE nato a CASORIA il 08/04/1976 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; I 83-8629/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della condotta post delictum positivamente apprezzabile (motivo comune), oltre a censurare la immotivata applicazione della recidiva sulla base della mera lettura del certificato del casellario. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29798/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il criterio adottato si conforma ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1.2. Quanto a riconoscimento della efficacia ingravescente della recidiva (motivo dedotto dal solo Cinque), la Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado anche in punto di riconosciuta recidiva qualificata, ha ritenuto che i numerosi precedenti per reati omogenei manifestassero evidentemente una marcata proclività al delitto, confermata dalla più recente condotta per cui è processo.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa procedura di revisione penale ritiro della querela penale ricettazione confessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Il criterio adottato si conforma ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art.
art. 62 bis cod. pen
pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CINQUE RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/11/1973 COPPOLA SALVATORE nato a CASORIA il 08/04/1976 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; I 83-8629/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della condotta post delictum positivamente apprezzabile (motivo comune), oltre a censurare la immotivata applicazione della recidiva sulla base della mera lettura del certificato del casellario. 1.1.

Inammissibili, per eccessiva genericità, sono i motivi di ricorso (comuni) spesi in tema di trattamento sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto attenuare con il riconoscimento delle circostanze generiche. La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, evidenziando che alcuna circostanza di fatto degna di positivo apprezzamento era stata in proposito rappresentata con i motivi di gravame nel merito, né emergeva autonomamente aliunde. Anche la immediata confessione del fatto (peraltro tesa a far riconoscere nel fatto contestato al capo B i tratti identificativi del furto in luogo della contestata ricettazione) è stata stimata quale condotta post delictum meramente strategica e dunque non indicativa di una reale resipiscenza.

Il criterio adottato si conforma ai canoni di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen., che costituisce il "serbatoio" cui attingere al fine di riempire di contenuto la previsione attenuante innominata di cui all'art. 62 bis cod. pen. 1.2. Quanto a riconoscimento della efficacia ingravescente della recidiva (motivo dedotto dal solo Cinque), la Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado anche in punto di riconosciuta recidiva qualificata, ha ritenuto che i numerosi precedenti per reati omogenei manifestassero evidentemente una marcata proclività al delitto, confermata dalla più recente condotta per cui è processo.

Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano un difetto di motivazione che non è dato cogliere dalla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, in ragione del numero e della qualità dei precedenti appostati nel certificato del casellario, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric.

Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema).

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mas o Perrotti Ann