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Ordinanza — n. 29797/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29797/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29797/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle argomentazioni difensive; vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico, in quanto la doglianza si limita a censurare la motivazione della decisione impugnata per avere disatteso per relationem le argomentazioni difensive dedotte poste a fondamento della richiesta assolutoria in primo grado, omettendo di specificare sia la tipologia delle prove a discarico che la necessaria pregnanza contenutistica. Peraltro, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 4, sent. n. 26600 del 13/05/2011, Rv. 250900).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29797/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, a giustificazione della pena inflitta la Corte di merito ha richiamato tanto indici attinenti alla gravità del reato (in ragione delle modalità della condotta e del danno arrecato) che alla capacità a delinquere (desunta dai molteplici precedenti penali annoverati dal ricorrente, anche specifici). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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sovraindebitamento indebito sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per atto illecito appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 16/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VITERBO, in data 13/10/2016, nei confronti di LUONGO DANIELE in relazione al reato di cui all'art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

1) violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle argomentazioni difensive;

2) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è del tutto generico, in quanto la doglianza si limita a censurare la motivazione della decisione impugnata per avere disatteso per relationem le argomentazioni difensive dedotte poste a fondamento della richiesta assolutoria in primo grado, omettendo di specificare sia la tipologia delle prove a discarico che la necessaria pregnanza contenutistica. Peraltro, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 4, sent. n. 26600 del 13/05/2011, Rv. 250900).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Nel caso in esame, a giustificazione della pena inflitta la Corte di merito ha richiamato tanto indici attinenti alla gravità del reato (in ragione delle modalità della condotta e del danno arrecato) che alla capacità a delinquere (desunta dai molteplici precedenti penali annoverati dal ricorrente, anche specifici). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore D E P C..)