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Ordinanza — n. 29795/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding sentencing calculation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29795/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim regarding the improper calculation of the sentence was manifestly unfounded. The defendant argued that the judge failed to apply a statutory reduction for consecutive sentences, yet the final penalty matched the agreed-upon terms in the settlement. The court ruled that the omission of detailed calculation in the judgment does not constitute a ground for cassation against the application of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 444, Art. 448 c.p.p.; The failure to explicitly detail the calculation of a sentence in a judgment does not constitute a ground for cassation when the final penalty corresponds to the agreed terms and no legal illegality exists.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility consecutive sentences reduction sentencing calculation omission criminal procedure code manifestly unfounded claim remissione della pena errore nella commisurazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, con sentenza in data 01/02/2021, applicava nei confronti di PORCINO ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, con sentenza in data 01/02/2021, applicava nei confronti di PORCINO ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/04/1956 avverso la sentenza del 01/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, con sentenza in data 01/02/2021, applicava nei confronti di PORCINO ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge degli artt. 444 e 448, comma 2-bis, CPP. Si lamenta un'ipotesi di illegalità della pena: il giudice ha omesso di applicare alla pena stabilita in continuazione su altre sentenze di condanna la riduzione di un terzo. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

Invero, sebbene il giudice di merito non abbia esplicitato in motivazione il calcolo della pena, la reclusione di anni uno ed euro 1.000 di multa risulta, per come espressamente precisato sia dalla sentenza, sia dallo stesso verbale di udienza che dalla richiesta dell'imputato (depositata in data 13.1.2021) e dal consenso espresso dal PG (vedi nota del 25/1/2021), quale pena finale da applicarsi all'imputato in aggiunta e in continuazione con le pene più elevate di cui alle sentenze irrevocabili, i cui fatti sono stati ritenuti unificati dal medesimo disegno criminoso con quello per cui si procede.

Deve, pertanto, escludersi qualsiasi profilo di illegalità della pena, essendo la pena inflitta del tutto corrispondente al risultato finale a cui intendevano giungere le parti nel loro accordo. Pertanto, la circostanza che il giudice del merito abbia omesso di indicare in sentenza l'intero calcolo della pena, con l'indicazione di quella base può, in ipotesi, ridondare in un vizio di motivazione, non deducibile tuttavia tra i motivi per cui è consentito ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI QLLI Il Presidente IDEPOS A IN c, ANNA MARIA D SANTIS