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Ordinanza — n. 29794/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29794/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for cassation as required by law. Although the appellant cited Article 129 of the Code of Criminal Procedure, the court found the argument generic and lacking the specific elements necessary to challenge the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation are not specific and do not indicate the elements underlying the grievances, thereby preventing the reviewing court from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement Article 581 CPP generic grounds dismissal court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali protezione dalla disdetta censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento.all'art. 129 CPP.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAILI DRISS nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA, in data 20/02/2018, nei confronti di STAILI DRISS confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento.all'art. 129 CPP. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto, infatti, è del tutto generico limitandosi il ricorrente alla mera indicazione della norma che impone al giudice che procede la declaratoria di proscioglimento, omettendo di indicare in forza di quale causa la pronuncia assolutoria dovrebbe essere adottata.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GIOVANNI RQLI i D E, , T A Il Presidente IN c ANNA MAR DE SANTIS i 29