Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29793/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant filed it personally instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29793/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Valter Mazzoli, filed the petition personally rather than through a registered defense attorney. Although the lower court had previously confirmed his conviction for the crime of kidnapping, the appeal was submitted in 2017, after a legislative change requiring all cassation appeals to be signed by a qualified lawyer. The court ruled that personal appeals are no longer permitted for any type of criminal proceeding, leading to the dismissal of the request and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Cassation appeals must be filed by a registered defense attorney; personal filing by the accused is inadmissible following legislative reform.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition registered defense attorney requirement criminal procedure reform court costs liability legittimazione a ricorrere motivi di cassazione modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art.
Art. 571 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103
(il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv.
Sez. 5, sentenza n. 18315 del 25/03/2019
274636, Sez. 5, sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLI VALTER nato a MODENA il 11/07/1934 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 19/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 07/11/2019, nei confronti di MAZZOLI VALTER in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'errata applicazione dell'art. 129 CPP. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636, Sez. 5, sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPos TA IN ANNA MARIA DE SANTIS 1 2 " p'• 9