Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant filed it personally instead of using a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Valter Mazzoli, filed the petition personally rather than through a registered defense attorney. Although the lower court had previously confirmed his conviction for the crime of kidnapping, the appeal was submitted in 2017, after a legislative change requiring all cassation appeals to be signed by a qualified lawyer. The court ruled that personal appeals are no longer permitted for any type of criminal proceeding, leading to the dismissal of the request and an order for the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Cassation appeals must be filed by a registered defense attorney; personal filing by the accused is inadmissible following legislative reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLI VALTER nato a MODENA il 11/07/1934 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 19/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 07/11/2019, nei confronti di MAZZOLI VALTER in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'errata applicazione dell'art. 129 CPP. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. (il ricorso risulta depositato in data 6.11.2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 63, della I. 23 giugno 2017, n. 103 che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha eliminato il ricorso personale dell'imputato in cassazione).
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636, Sez. 5, sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPos TA IN ANNA MARIA DE SANTIS 1 2 " p'• 9