Ordinanza — n. 29792/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MASSIMO nato a CATANIA il 30/01/1976 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 11/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 19/06/2015, nei confronti di ARENA MASSIMO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (sussistenza del delitto presupposto);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29792/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (sussistenza del delitto presupposto);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MASSIMO nato a CATANIA il 30/01/1976 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 11/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RAGUSA, in data 19/06/2015, nei confronti di ARENA MASSIMO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (sussistenza del delitto presupposto);
2) erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 CP e di quella comune di cui all'art. 62 n. 4 CP;
3) intervenuta prescrizione del reato alla pronuncia della sentenza di appello. Con memoria in data 18/5/2021, la difesa del ricorrente ha argomentato in ordine alla non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, all'intervenuta prescrizione (maturata il 7/3/2020), insistendo per la riassegnazione del procedimento alla Sezione ordinaria. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi risultano, infatti, del tutto generici, non scanditi da alcuna critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione nelle parti impugnate. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, a fronte di un reato che risulta consumato il 7/9/2012, al momento della pronuncia della decisione impugnata non era decorso il termine massimo di prescrizione (anni dieci) compresi gli eventi interruttivi (tra cui la sentenza di primo grado del 19/6/2015) di cui il ricorrente ha omesso di tenere conto nell'errato prospettato calcolo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore GI LI INCA A "' i 29J1,41b6 2021 Il