Ordinanza — n. 29791/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACCETrI ANTONIO nato a FOGGIA il 30/08/2001 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FOGGIA, in data 21/09/2020, nei confronti di LACCETTI ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 628 comma 2 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto quanto al capo 1) della rubrica, da ricondursi nell'alveo del delitto di furto di cui all'art. 624-bis CP.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29791/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, anche laddove si escludesse che tra gli autori del furto e la p.o. fosse intervenuta una "colluttazione" - risultando tale termine conseguenza di un'interpretazione del narrato della p.o. operata dalla PG nella redazione dell'informativa - la qualificazione giuridica del fatto in rapina impropria operata dal giudice del merito non muterebbe, in quanto nella ricostruzione delle sentenze di merito (le cui motivazioni formano un unico complesso argomentativo essendovi stata piena coincidenza di analisi e conclusioni) si fa chiaro riferimento all'uso della violenza da parte di almeno uno dei correi ai danni della p.o. al fine di assicurarsi l'impunità ed a tale consapevole azione si riconducono le contusioni lamentate.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACCETrI ANTONIO nato a FOGGIA il 30/08/2001 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 08/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FOGGIA, in data 21/09/2020, nei confronti di LACCETTI ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 628 comma 2 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla corretta qualificazione giuridica del fatto quanto al capo 1) della rubrica, da ricondursi nell'alveo del delitto di furto di cui all'art. 624-bis CP.
Il ricorso è inammissibile poiché il motivo, seppur dedotto sotto il profilo del travisamento della prova, si risolve in un'alternativa di merito priva della necessaria decisività. Invero, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774).
Tanto premesso, anche laddove si escludesse che tra gli autori del furto e la p.o. fosse intervenuta una "colluttazione" - risultando tale termine conseguenza di un'interpretazione del narrato della p.o. operata dalla PG nella redazione dell'informativa - la qualificazione giuridica del fatto in rapina impropria operata dal giudice del merito non muterebbe, in quanto nella ricostruzione delle sentenze di merito (le cui motivazioni formano un unico complesso argomentativo essendovi stata piena coincidenza di analisi e conclusioni) si fa chiaro riferimento all'uso della violenza da parte di almeno uno dei correi ai danni della p.o. al fine di assicurarsi l'impunità ed a tale consapevole azione si riconducono le contusioni lamentate.
Né questa Corte può procedere ad una rilettura delle emergenze processuali e, in particolare, della dichiarazione della p.o. al fine di sostituire la propria valutazione a quella ritenuta maggiormente plausibile ed aderente ai fatti processuali dal giudice del merito, non evidenziandosi manifeste illogicità nelle motivazioni che hanno ritenuto di escludere inconciliabili contrasti nella successione degli eventi narrati dall'offeso, il quale nella sua denunzia riferisce chiaramente dell'uso di violenza operata ai suoi danni ed a ciò riconduce gli eventi contusivi lamentati.
In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, sulla scorta di quanto ricostruito dal primo giudice - risulta immune da vizi logici di tipo manifesto nella valutazione della prova. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente ANNA MARIA D. SANTI