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Ordinanza — n. 29790/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29790/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29790/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 17/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 06/06/2017, nei confronti di DEL NOBILE ANTONIO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 CP e 75 D.Lgs, n.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di furto, nonché l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n: 4 CP.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29790/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP e 75 D.Lgs, n.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di furto, nonché l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n: 4 CP.

Parole chiave

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incidente ciclistico assicurazione contro il furto imputazione di furto furto di lieve entità partecipazione al reato infrazione commessa per negligenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 17/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 06/06/2017, nei confronti di DEL NOBILE ANTONIO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648 CP e 75 D.Lgs, n.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di furto, nonché l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n: 4 CP.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto l'esclusione della riconducibilità della sottrazione furtiva al ricorrente è stata correttamente ricondotta dalla sentenza impugnata all'evidente iato di carattere spaziale e modale intercorrente con il furto delle biciclette, essendo l'imputato stato sorpreso a caricare la refurtiva sulla propria auto, il giorno dopo il commesso reato presupposto e in luogo non affatto prossimo a quello del furto, nell'ambito di un quadro probatorio sul punto del tutto assente, non avendo l'imputato mai dichiarato di essere stato l'autore della furtiva sottrazione.

Il secondo motivo è inammissibile poiché non dedotto con l'atto di appello. In ogni caso, il riferimento che la Corte di merito ha operato al valore della res (trattasi di due mountain bike notoriamente del valore di qualche centinaia di euro), non affatto irrisorio, dà motivatamente conto del rigetto implicito della doglianza, avendo questa Corte precisato che, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, di entità quasi trascurabile, per il danneggiato (Sez. 2, sentenza n. 7207 del 12/04/1984, Rv. 165497).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Este ore GI A LI -7. I PJ - Il Presidente i ANNA MARIA E ANTIS dg....., 2g 2021