Cassation appeal dismissed as groundless due to sufficient evidence and no need for retrial in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground raised was manifestly unfounded. The lower court had already established criminal liability based on objective evidence, including the defendant's activation of a specific payment card and subsequent disappearance, rendering a retrial unnecessary. The court affirmed that appellate courts are not bound to renew investigations unless there are obvious logical gaps in the existing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, as the appellate court's decision to forego a retrial is binding when the existing evidence chain is complete and logically sufficient to prove guilt.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOLIERI DOMENICO nato a CROTONE il 11/06/1978 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 22/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 05/02/2018, nei confronti di SCOLIERI DOMENICO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (con particolare riguardo al mancato esame della p.o. ad opera del primo giudice). Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato.
Invero, la sentenza impugnata ha ritenuto superfluo l'esame della p.o. in quanto nel processo risultano essere stati acquisiti un complesso di elementi di prova (tanto dichiarativi che documentali) aventi carattere obiettivo e non contraddetti da elementi di segno contrario, la cui concatenazione logica risulta pienamente idonea ad asseverare l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa per cui si procede. Si sono, infatti, al riguardo valorizzati gli accertamenti di PG da cui è emerso che l'ingiusto profitto della truffa fu versato sulla carta poste pay intestata al ricorrente, nonché che fu proprio il ricorrente ad attivare la carta poste pay, per come comprovato dalla documentazione allo stesso riferibile relativa alla sottoscrizione del relativo contratto di apertura con le Poste, non disconosciuta dall'imputato, e dall'allegazione alla pratica del suo documento di identità.
A ciò si è aggiunto, quale ulteriore elemento di carattere indiziante e del tutto "continente" in quanto dimostrativo del preordinato disegno truffaldino perseguito dall'imputato, lo stato di irreperibilità al quale successivamente il ricorrente si è dato. Deve evidenziarsi che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353;
Sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dellèistruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p..p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremija a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Es nsore GI le PfC-I-; 1 29 L D