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Ordinanza — n. 29788/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud and generic mitigating circumstances as manifestly unfounded and non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29788/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Scialo inadmissible, ruling both grounds manifestly unfounded. The appellant argued for acquittal on fraud charges and requested generic mitigating circumstances, but the court found the fraud elements proven through the defendant's deceptive strategies. The court dismissed the appeal because the lack of unjust profit is irrelevant when fraud is established, and the denial of mitigating circumstances was based on a non-reviewable assessment of the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law is manifestly unfounded, as the objective element of fraud is satisfied by the defendant's deceptive conduct regardless of who received the profit, and the denial of generic mitigating circumstances is non-reviewable if the lower court's reasoning is not illogical.

Parole chiave

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fraud charge unjust profit generic mitigation manifestly unfounded criminal history appeal inadmissibility deceptive conduct truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO VINCENZO nato a NAPOLI il 08/04/1980 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, in data 29/09/2017, nei confronti di SCIALO' VINCENZO in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità (mancanza dell'elemento oggettivo del reato costituito dal conseguimento dell'ingiusto profitto), nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile per essere entrambi i motivi manifestamente infondati. Con riguardo al primo motivo, una volta asseverata l'esistenza di artifizi e raggiri posti in essere consapevolmente dall'imputato, a nulla rileva, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, che l'illecito profitto sia stato - in ipotesi - conseguito da un terzo (nel caso in esame pur non essendo ciò specificato nei motivi di ricorso si tratterebbe del soggetto titolare della carta Posta Pay ove vennero effettuate le ricariche carpite dall'imputato con lo stratagemma ritenuto dai giudici di merito avente carattere truffaldino), punendo l'art. 640 CP chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, "procura a sé o ad altri" un ingiusto profitto.

Ciò che rileva è che le operazioni di carica effettuate su richiesta dell'imputato ebbero luogo, nell'importo elevato per cui vennero eseguite, a seguito di una stratagemma da questi posto artatamente in essere, con cui carpì la buona fede della p.o., inducendolo in errore sulla realità delle prestazioni richieste, per come peraltro confermato dagli esiti negativi che ebbero le preannunciate e false disponibilità a rimediare profferte falsamente dall'irnputato i per come precisato in sentenza. Quanto, infine, al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, si sono richiamati, quali pregnanti elementi ostativi, i molteplici precedenti penali annoverati dal ricorrente, unitamente alle modalità della condotta non affatto di carattere elementare e tanto basta a ritenere soddisfatto l'onere di motivazione in punto di diniego. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 'DEP° Il Consigliere Estensore