Ordinanza — n. 29787/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS VINCENZO nato a FROSINONE il 24/07/1969 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • RITENUTO IN 'FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 11/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di FIRENZE, in data 19/02/2018, nei confronti di PARIS VINCENZO confermava la condanna in relazione ai reati di danneggiamento e minaccia, entrambi aggravati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29787/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS VINCENZO nato a FROSINONE il 24/07/1969 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • RITENUTO IN 'FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 11/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di FIRENZE, in data 19/02/2018, nei confronti di PARIS VINCENZO confermava la condanna in relazione ai reati di danneggiamento e minaccia, entrambi aggravati.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 85, 88 e 89 CP. Il ricorso è inammissibile, risultando la censura generica e riproduttiva del motivo di appello. Invero, a fronte di una decisione di merito che ha comunque ritenuto in favore del ricorrente grandemente scemata la capacità di intendere e di volere, sulla scorta di un disturbo della personalità accertato mediante perizia disposta in sede di primo giudizio, le doglianze non si confrontano con le specifiche conclusioni del perito e le considerazioni scientifiche che ne hanno costituito il fondamento, solo genericamente avversate e, peraltro, che risultano del tutto continenti, in punto di negata esclusione totale dell'imputabilità, con il presupposto di fatto scatenante la condotta penalmente illecita, essendo tanto il danneggiamento che la minaccia avvenuti in conseguenza del preannunciato spostamento di cella del ricorrente detenuto e quindi dovuti ad una sufficiente capacità ideativa, rappresentativa e volitiva di quelle conseguenze non accettate e gradite dal ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore .D Il Presidente IN EPOSITATA CA n 'E Li..ERIA ANNA MARI ANT