Ordinanza — n. 29786/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO AUGUSTO GIMMY nato a MILANO il 16/10/1974 avverso la sentenza del 27/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 128-5350/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità ed una più mite dimensione sanzionatoria, anche per effetto delle circostanze attenuanti non riconosciute, che invece la Corte ha motivato con puntualità di argomentazioni in fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29786/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità per gli artifizi seriali compiuti nel raggirare una moltitudine di acquirenti attratti da prezzi particolarmente concorrenziali, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la prospettazione dell'affare da concludere a prezzo particolarmente concorrenziale, in uno alla presentazione dell'alienante su sito dedicato, sono elementi che hanno indotto gli acquirenti in errore sulla serietà dell'offerta, determinandoli all'atto di disposizione patrimoniale.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO AUGUSTO GIMMY nato a MILANO il 16/10/1974 avverso la sentenza del 27/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 128-5350/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità ed una più mite dimensione sanzionatoria, anche per effetto delle circostanze attenuanti non riconosciute, che invece la Corte ha motivato con puntualità di argomentazioni in fatto.
Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).
Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità per gli artifizi seriali compiuti nel raggirare una moltitudine di acquirenti attratti da prezzi particolarmente concorrenziali, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la prospettazione dell'affare da concludere a prezzo particolarmente concorrenziale, in uno alla presentazione dell'alienante su sito dedicato, sono elementi che hanno indotto gli acquirenti in errore sulla serietà dell'offerta, determinandoli all'atto di disposizione patrimoniale.
A fronte di tale argomentare - logico e coerente - il ricorrente non ha dedotto nel merito alcuna circostanza di fatto che possa rendere dubitabile tale prospettazione. Lo stesso deve ritenersi quanto a dedotta insussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo), atteso che per la serialità delle truffe commesse (così motiva la Corte) non è dubitabile che l'agente volesse conseguire un profitto ingiusto, con altrui danno, attraverso i raggiri messi in opera. 1.1. Del pari inammissibil4 si palesano, per genericità altrettale, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, profusi in punto di dimensione circostanziale e ponderale della sanzione applicata, attesa la negazione delle circostanze attenuanti generiche, di quella del danno di particolare tenuità ed il calcolo sommario degli aumenti disposti per continuazione.
La Corte di appello ha / infatti argomentato su ciascuno dei punti dedotti, valorizzando l'intensità del dolo desumibile 128-5350/2021 dalla serialità infinita di raggiri, i valori complessivamente conseguiti (Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Rv. 265557) ed il danno individualmente prodotto, nonché la teoria di precedenti specifici che grava la biografia criminale dell'imputato, secondo i parametri propri indicati nel testo dell'art. 133 cod. pen. Gli aumenti disposti in relazione a ciascuno dei reati satellite, nella misura di 15 giorni di reclusione oltre la multa, relazionati alla pena base calcolata (quanto a segmento detentivo) nel minimo edittale, non tradiscono né violazione di legge, né vizio di motivazione, avendo anche sul punto la Corte diffusamente argomentato la propria decisione.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massi