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Ordinanza — n. 29785/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal seeking recidivism re-evaluation based on recent life changes and marital status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29785/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant argued for a re-evaluation of recidivism facts based solely on the criminal record certificate, ignoring recent life changes like a 2019 marriage to a breadwinner. The appellate court's reasoning, which highlighted the appellant's criminal propensity at the time of the offense, was deemed logically sound and not contradicted by the new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The court rejects appeals challenging the assessment of recidivism when the lower court's evaluation of criminal propensity at the time of the offense is logically coherent and not undermined by subsequent life circumstances.

Parole chiave

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recidivism assessment criminal propensity evaluation appeal inadmissibility manifest unfoundedness subsequent life changes nuove nozze reiterazione di reati penali rettifica degli atti di stato civile

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MODUGNO LUCIANA nato a MILANO il 07/10/1968 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 125-5301/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti ai presupposti di fatto per il riconoscimento e l'applicazione della recidiva, sulla base della mera lettura del certificato del casellario, senza tener conto della remota datazione dei fatti pregiudicanti e della "nuova" condotta di vita assunta in tempi più recenti (matrimonio contratto nel 2019, coniuge percettore di reddito). 1.1.

Inammissibili, per eccessiva genericità, sono i motivi di ricorso spesi in tema di censurato apprezzamento ed applicazione della recidiva qualificata, stimata in giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti già riconosciute in primo grado. 1.2. La Corte di merito, nell'accogliere il gravame proposto dal P.G. in punto di applicabilità della recidiva qualificata, ha spiegato, in maniera logica e coerente che i numerosi precedenti che gravano la biografia criminale della ricorrente manifestano, come sussistente al momento del fatto per cui si procede (5.4.2008) i una marcata proclività al delitto, confermata (al momento del fatto) dalla condotta per cui è processo.

Tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono invero incrinate sotto il profilo logico da argomenti di ricorso che censurano una violazione della legge penale o un difetto di motivazione che non si colgono alla lettura della sentenza impugnata. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, stimando l'accresciuta colpevolezza e la maggiore pericolosità al momento del fatto per cui si procede, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, rv 247838 e successivi arresti sul tema). Né la documentazione prodotta in udienza, attestante il rapporto di coniugio stretto nel 2019 con soggetto percettore di reddito, pare poter incidere sulla valutazione del maggior grado di colpevolezza ed accresciuta pericolosità sociale manifestata, per effetto della ricaduta nel crimine, al momento del fatto e non al momento del giudizio (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente mo Perrotti li\ Anna