Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding refusal of general mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tricomi Concetta inadmissible due to a lack of specific criticism regarding the lower court's refusal of general mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on negative indices and prior criminal records, but the court found the complaint merely a reference to jurisprudential trends without attacking the specific reasoning of the appellate judgment. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 69, 132, 133 CP; Art. 125, 546 CPP: A cassation appeal regarding the denial of general mitigating circumstances is inadmissible if it fails to provide specific grounds against the lower court's reasoning and relies solely on generic references to judicial orientations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ' TRICOMI CONCETTA nato a MESSINA il 21/08/1988 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRI11-0 La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 04/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 29/06/2018, nei confronti di TRICOMI CONCETTA in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 CP, 125 e 546 CPP. Il motivo attiene, al di là delle disposizioni normative indicate nel titolo, alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Il motivo, infatti, risulta del tutto generico, in quanto la doglianza si risolve in un richiamo di orientamenti giurisprudenziali, omettendosi una critica specifica alle argomentazioni addotte dalla Corte di merito a fondamento del diniego. Peraltro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Càss., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). nel caso in esame, sono stati richiamati indici negativi attinenti alle modalità della condotta e dei numerosissimi precedenti penali specifici annoverati dalla ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/06/2021 Il Consigliere Estensore DEP IN CA TA Il Presidente !A ANNA MARIA p.JANTIS